LA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO SPETTA A TUTTI I LAVORATORI SOSPESI NEL 2020 CON ALMENO 300 ORE DI CASSA INTEGRAZIONE. DA OGGI SI PUO' FARE RICHIESTA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO E/O PER L'INTERO 2020

 
Parte da oggi la nuova possibilità di presentare domanda per l’indennità provinciale di integrazione al reddito per i lavoratori e le lavoratrici che nel corso del 2020 sono stati posti in cassa integrazione per almeno 300 ore.

Rispetto a quanto previsto nell’autunno scorso la Giunta provinciale, su sollecitazione di Cgil Cisl Uil, ha introdotto alcune significative novità per usufruire della misura, ampliando di fatto la potenziale platea dei beneficiari.

La novità più significativa è l’intervallo temporale, che si estende da 6 a 12 mesi, per il raggiungimento di almeno 300 ore di sospensione. Un’altra novità è la possibilità di accedere alla misura anche per i lavoratori trentini che operano per aziende fuori provincia.

Nel dettaglio, come previsto dal Documento provinciale di interventi di politica del lavoro possono chiedere l’indennità aggiuntiva tutti i dipendenti sospesi per almeno 300 ore di cassa integrazione nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2020. Non è più necessario aver accumulato le 300 ore nell’arco di un solo semestre.

I lavoratori e le lavoratrici che hanno già usufruito della misura per il primo semestre 2020 possono integrare tutte le ore di sospensione eventualmente maturate tra luglio e dicembre 2020.

L’indennità spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo pieno sia con contratto part time. In questo caso l’importo viene riparametrato sulle ore contrattuali. La misura riguarda anche i lavoratori in somministrazione che abbiano i requisiti.

Il dipendente deve avere un contratto in essere fino al 9 novembre 2020 e può essere occupato preso altro datore di lavoro o inoccupato alla data di presentazione della domanda. Il diritto, soddisfatti i requisiti, può essere esercitato anche in caso di cessazione avvenuta prima del 9 novembre 2020. In caso di più rapporti di lavoro i requisiti devono essere rispettati per ogni singolo datore, fatto salvo i casi di trasferimento aziendale o subentro nell'esecuzione di un appalto.

 

  L’indennità è pari a:


- minimo 450 euro per chi ha una retribuzione lorda fino a 2.158,48 euro cui si aggiungono 1,5 euro ogni ora di sospensione ulteriore alle prime 300 (con 520 ore di cassa, pari a circa 13 settimane o a 3 mesi, l’indennità di un full time è di circa 780 euro)

- minimo 300 euro per chi ha una retribuzione lorda superiore a 2.158,48 euro cui si aggiungono 1 euro ogni ora di sospensione ulteriore alle prime 300 (con 520 ore di cassa, pari a circa 13 settimane o a 3 mesi, ’indennità di un full time è di circa 520 euro).

 

L’integrazione provinciale riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici occupati presso aziende la cui sede legale od unità produttiva sia ubicata in Provincia di Trento, ovvero, se residenti in Trentino, anche i dipendenti di aziende che hanno la propria sede fuori dai confini provinciali, ma in territori comunque limitrofi.

Si può presentare domanda esclusivamente via web dall’11 gennaio alle ore 12.30 del 28 febbraio di quest’anno. Alla domanda va allegata una specifica certificazione delle ore di sospensione effettuate che verrà rilasciata dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato.

La domanda si invia sul sito di Agenzia del Lavoro al link
www.fse2.provincia.tn.it/Trento_FSE/WebLogin_individuali/

Gli uffici di Cgil Cisl Uil del Trentino hanno attivato un servizio specifico a supporto dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno bisogno di informazioni e di aiuto per la compilazione e l’invio della domanda.


Il servizio è gratuito, su appuntamento da chiedere ai seguenti indirizzi mail:


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Trento, 11 gennaio 2021